Se uno dei coautori si oppone alla divulgazione del brano, gli altri possono ugualmente pubblicarlo e suonarlo live?
Per rispondere a questa domanda, bisogna fare chiarezza sui diritti che spettano all’Autore di un brano musicale.
L’Art. 24 LdA, sancisce il Diritto di inedito: significa decidere quando e in che forma l'Opera deve essere divulgata. L'autore di un'opera, se non è d'accordo, può sempre impedire che questa venga divulgata e anche dopo che è stata pubblicata, l'autore può pentirsi e chiedere che l'opera venga ritirata dal commercio invocando una lesione del diritto morale d'autore. Il diritto di pentirsi e di ritiro dell’opera dal commercio (art. 32 l. 11 marzo 1957) costituisce una delle facoltà del diritto morale di autore.
Questo perché con la creazione dell'Opera, l'Autore acquista il diritto morale di decidere sulla sua pubblicabilità. Nell'ipotesi in cui l'Autore ritenga di non pubblicarla, prima che il titolare del diritto di utilizzazione economica l’abbia messa in commercio, deve ritenersi applicabile in via analogica la norma dell’art. 142 l. dir. autore (relativa al diritto del ritiro dell’Opera dal commercio).